D.P.R. 31 ottobre 1981 n. 1148 - Gestione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione in via
transitoria, dei Convitti per Sordo Muti annessi alle istituzioni scolastiche dell'Ente Nazionale Sordo
Muti.
I Convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche dell'ente nazionale sordomuti sono gestiti, in via transitoria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1-octies della legge 21 ottobre 1978 n. 641, dal ministero della pubblica istruzione fino all'entrata in vigore della legge sulla disciplina dei convitti gestiti dal ministero medesimo. I convitti di cui al precedente comma sono i seguenti:
Convitto per sordomuti di Gallina ( Reggio Calabria) ;
Convitto per sordomuti di Marsala (Trapani);
Convitto per sordomuti di Novara;
Convitto per sordomuti di Padova;
Convitto per sordomuti di Palermo;
Convitto per sordomuti di Roma;
Convitto per sordomuti di Torino.
La gestione è effettuata secondo le disposizioni contenute nel RD 6 maggio 1923 n. 1054, e relativo regolamento approvato con RD 10 settembre 1925 n. 2009, e nel regolamento di contabilità dei convitti nazionali approvato con RD 30 aprile 1931 n. 854.
Presso ciascun convitto è costituito ai sensi dell'art. 121 del RD6 maggio 1923 n. 1054, un consiglio di amministrazione integrato da un rappresentante dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e da un rappresentante del comune in cui ha sede il convitto, come previsto dall'art. 1- octies della L. 21 ottobre 1978 n. 641.
A ciascun convitto è preposto, ai sensi dell'art. 131 del citato regio decreto n. 1054/1923, un rettore che ne ha la rappresentanza legale. Al personale direttivo ed educativo si applicano le disposizioni di cui al DPR 31 ottobre 1975 n. 970.
Gli organici del personale direttivo, educativo, amministrativo e ausiliario sono determinati asi sensi delle disposizioni vigenti in materia per i convitti nazionali.
La gestione decorre dal 1 settembre 1978.
Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione.
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