giovedì 8 agosto 2013

RUOLI DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON DOCENT - 2° PARTE

Art. 23
Riconoscimento e riscatti ai fini della carriera, della quiescenza e della previdenza

Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nellalegge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonchè l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente primo comma, solo se prestati in costanza di servizio non di ruolo.
I servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute sono interamente riscattabili ai soli fini del trattamento di quiescenza.
Il contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.
I riconoscimenti di servizi previsti dalla presente norma sono disposti all'atto della nomina in ruolo.
I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
I riconoscimenti previsti dal presente articolo hanno affetto da data non anteriore al 1ø luglio 1975.


Art. 24.
Attribuzione di stipendio nei casi di passaggio da un ruolo ad un altro di diversa carriera

In caso di passaggio da un ruolo ad un altro di diversa carriera al personale non insegnante provvisto di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo uguale o immediatamente superiore a quello in godimento.


Art. 25.

Personale assistente delle scuole materne statali


Al personale assistente delle scuole materne statali si applicano le norme di stato giuridico, comprese quelle sul reclutamento e di trattamento economico, previste dal presente decreto per il personale non insegnante delle carriere esecutive.
Per quanto attiene, in particolare, ai titoli di studio e di qualificazione professionale di cui le assistenti debbono essere fornite, si rinvia a quanto disposto dalla legge 18 marzo 1968, numero 444sull'ordinamento della scuola materna statale.


Art. 26.

Organici del personale non insegnante


A partire dal 30 giugno 1976, le variazioni degli organici del personale non insegnante delle scuole ed istituzioni educative disposte in attuazione dei criteri previsti dalla annessa tabella B, saranno effettuate, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.


NORME TRANSITORIE E FINALI



Art. 27.

Inquadramento nelle nuove qualifiche


La corrispondenza fra le qualifiche della tabella unica, quadro III, sezione C personale non insegnante, annessa alD.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, e quelle stabilite dall'art. 2 del presente decreto risulta dall'allegata tabella C.


Art. 28.
Inquadramento nella carriera di concetto

Nel ruolo provinciale dei segretari sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono a ruoli della carriera di concetto del personale, non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione classica e magistrale, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, degli istituti d'arte, e dei licei artistici, degli istituti e scuole speciali statali.
I preesistenti ruoli della carriera di concetto sono soppressi.
Nello stesso ruolo sono altresì inquadrati, nei limiti delle dotazioni organiche, gli insegnanti elementari di ruolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano assegnati, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, agli ispettorati scolastici e alle direzioni didattiche, salvo che gli interessati non presentino al competente provveditore agli studi domanda di restituzione all'insegnamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. E’ abrogato l'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.
L'inquadramento è disposto dai provveditori agli studi nei ruoli provinciali, secondo i criteri di anzianità di cui all'art. 15, ultimo comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Per la determinazione del trattamento economico spettante al personale inquadrato si ha riguardo all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Per la determinazione del ruolo provinciale in cui l'inquadramento ha luogo, si tiene conto della sede di servizio assegnata all'impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 29.
Inquadramento nelle carriere esecutive

Nel ruolo provinciale degli applicati di segreteria sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono a ruoli delle carriere esecutive degli applicati superiori ed applicati o addetti di segreteria del personale non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione classica e magistrale, delle scuole ed istituti tecnici e professionali, della scuola media, degli istituti d'arte e dei licei artistici, degli istituti e scuole statali speciali.
Nel ruolo provinciale degli aiutanti tecnici sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono al ruolo corrispondente degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, nonchè gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono al ruolo della soppressa carriera ausiliaria tecnica prevista dalla tabella I annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282.
Nel ruolo provinciale dei magazzinieri sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono al ruolo corrispondente degli istituti di istruzione tecnica e professionale e degli istituti d'arte.
I preesistenti ruoli indicati nei precedenti commi sono soppressi.
Gli inquadramenti di cui ai comma precedenti, sono disposti dal provveditore agli studi nei ruoli provinciali, secondo i criteri di anzianità previsti dall'art. 15, ultimo comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Per la determinazione del trattamento economico spettante al personale inquadrato si ha riguardo all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Per la determinazione del ruolo provinciale, in cui l'inquadramento ha luogo, si tiene conto della sede di servizio assegnata all'impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 30.

Inquadramento nelle carriere ausiliarie


Nei ruoli provinciali delle carriere ausiliarie, di cui al precedente art. 2, sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono a ruoli corrispondenti.
Nel ruolo dei custodi dei convitti e degli educandati sono inquadrati, a domanda, gli impiegati della carriera ausiliaria dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, che abbiano svolto almeno per due anni le corrispondenti mansioni.
Le corrispondenze sono stabilite in base alla tabella di cui al precedente art. 27.
I preesistenti ruoli sono soppressi.
Gli inquadramenti sono disposti dal provveditore agli studi secondo i criteri di anzianità previsti dall'art. 15, ultimo comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Per la determinazione del trattamento economico spettante al personale inquadrato si ha riguardo all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Per la determinazione del ruolo provinciale, in cui l'inquadramento ha luogo, si tiene conto della sede di servizio assegnata all'impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 31.
Inquadramento di particolari categorie di personale

Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, purchè alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiamo espletato lodevolmente, per almeno un biennio, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento e siano provvisti del titolo professionale eventualmente richiesto per l'esercizio delle mansioni di cui trattasi.
La domanda, corredata di un attestato del preside dell'istituto, presso il quale l'impiegato ha prestato servizio, da cui risulti l'effettivo lodevole espletamento delle mansioni di cui trattasi, nonchè del titolo professionale eventualmente richiesto, deve essere presentata al provveditore agli studi competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini di cui al precedente primo comma, le mansioni di maestro di casa nei convitti nazionali e nelle altre istituzioni educative analoghe sono considerate corrispondenti a quelle di magazziniere.
Gli inquadramenti sono disposti dal provveditore agli studi secondo i criteri indicati nei precedenti articoli 29 e 30.


Art. 32.
Ruoli ad esaurimento

Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono ai ruoli ad esaurimento dei segretari degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, della scuola media e degli istituti d'arte; dei capi e sottocapi officina degli istituti tecnici;  degli aiutanti tecnici degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli normali, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli 29 e 30.
Il ruolo ad esaurimento dei capi e sottocapi officina è considerato corrispondente al ruolo degli aiutanti tecnici.
I capi e sottocapi officina non di ruolo partecipano ai concorsi per titoli previsti dal precedente art. 10 per l'accesso al ruolo degli aiutanti tecnici.
Le norme del presente articolo si applicano anche al personale in servizio nel territorio di Trieste di cui alla legge 13 marzo 1958, n 248.


Art. 33.
Inquadramenti in soprannumero

Qualora, in prima applicazione del presente decreto, i posti degli organici relativi ai ruoli, di cui al precedente art. 2, determinati secondo le tabelle annesse risultino inferiori al numero dei dipendenti di ruolo in servizio in ciascuna provincia, gli inquadramenti previsti dal presente decreto sono disposti in soprannumero.
Il predetto soprannumero verrà riassorbito con le successive vacanze.


Art. 34.
Immissione in ruolo del personale non docente non di ruolo delle scuole magistrali

Il personale non docente non di ruolo in servizio nelle scuole magistrali statali che alla data del 30 settembre 1973 abbia prestato servizio continuato senza demerito per almeno un anno nelle predette scuole, è assunto in ruolo ai sensi dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, a decorrere dal 1° ottobre 1974.


Art. 35.
Personale non insegnante non di ruolo delle scuole del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali

Il personale non insegnante non di ruolo delle scuole di grado preparatorio annesse alle scuole magistrali di cui all'articolo 10, lettere b, c, d, e, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, partecipa ai concorsi per titoli previsti dal precedente art. 10 per le carriere corrispondenti alle mansioni espletate, e può chiedere di continuare a prestare servizio presso le predette scuole, anche dopo l'inquadramento in ruolo.
Sono abrogate le norme relative a tale categoria di personale contenute nell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.


Art. 36.
Conservazione dell'incarico a tempo indeterminato

Il personale non insegnante non di ruolo in servizio con incarico a tempo indeterminato, conferito dal provveditore agli studi a norma dell'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, o dai consigli di amministrazione degli istituti d'istruzione tecnica o professionale, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, conserva l'incarico a tempo indeterminato.
In caso di perdita del posto per motivi non imputabili agli interessati il personale di cui al precedente comma è reimpiegato con precedenza assoluta.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale non insegnante non di ruolo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, assunto dai consigli di amministrazione con spesa a carico delle stesse istituzioni.


Art. 37.

Norme particolari per il personale non insegnante delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica


Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche al personale non docente delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, salvo che per il decentramento dei ruoli a livello provinciale.
Al personale della carriera direttiva delle istituzioni previste nel comma precedente continuano ad applicarsi le norme in vigore per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico.
Rimangono altresì in vigore per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie delle predette istituzioni le norme concernenti la determinazione degli organici.


Art. 38.

Competenze relative ai trattamenti di quiescenza e di previdenza


Gli atti e provvedimenti attinenti al trattamento di quiescenza e di previdenza spettante al personale non insegnante non di ruolo, di cui al presente decreto, sono devoluti alla competenza degli uffici scolastici provinciali.
Per il personale non insegnante di ruolo e competenze relative sono determinate dal precedente art. 8.
L'attribuzione delle competenze di cui trattasi si riferisce al personale non insegnante di ruolo o non di ruolo che cessa dal servizio dal 1ø ottobre dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Gli atti e provvedimenti attinenti al trattamento di quiescenza o di previdenza, spettante al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio anteriormente alla data sopra indicata, continuano ad essere curati dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione.
Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla predetta data, provvedono, secondo le competenze stabilite dal presente articolo e dal precedente art. 8, gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti di quiescenza spettanti a personale cessato anteriormente alla data stessa.


Art. 39.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.


Art. 40
Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento, con esso comunque incompatibili.


Art. 41

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 3.600 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 42.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra il vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1ø ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.


Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 13 settembre 1974, n. 239. 

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