Continua l’opera posta in essere dalla giurisprudenza per
dare piena dignità e diritti ai precari della scuola.
Stavolta l’oggetto della discussione ha visto l’applicazione
dell’articolo 11 del CCNL del comparto scuola relativo ai congedi parentali.
In particolare, sino ad oggi il Ministero sosteneva che
detto articolo non fosse applicabile al personale assunto a tempo determinato.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 1835 del 28 Gennaio 2014
ha stabilito un principio di equità, sancendo che "le disposizioni in tema
di congedi parentali di cui all'articolo 11 del Ccnl del 2001 del personale del
Comparto Scuola sono dirette a tutto il personale dipendente, senza distinzione
alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo
determinato".
Pertanto, la tutela contrattuale relativa ai congedi
parentali dovrà essere estesa integralmente anche al personale assunto a tempo
indeterminato, venendo a cessare solo al termine del periodo d’impiego.
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