PERSONALE EDUCATIVO E INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO

"È più facile insegnare che educare, perché per insegnare basta sapere, mentre per educare è necessario essere" Alberto Hurtado


Riportiamo una nota interessante relativa al lavoro notturno svolto dal personale educativo.

Il tutto prende le mosse dal ricorso del lavoro fatto da un educatore volto a chiarire “se la definizione di orario di lavoro notturno festivo dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo, dettata per il personale ATA, sia applicabile anche al personale educativo al fine del riconoscimento dell’indennità di lavoro notturno festivo di cui alla tabella retributiva D2”.

A seguito della Sentenza del Giudice del lavoro di Padova dott.ssa Balletti nella causa di lavoro 1222/2003 – Orlando Domenico c/ Convitto statale “Magarotto” -ud. 16.09/05, le parti sociali si sono incontrate stabilendo che: "La presenza di personale ATA impegnato in turni di notte trova giustificazione proprio dalla presenza di alunni che dormono nel Convitto, alunni alla cui sorveglianza e assistenza è preposto appunto il personale educativo. Non avrebbe, pertanto, senso riconoscere l’indennità di turnazione notturna e festiva al solo personale ATA che, nella fattispecie, svolge un ruolo di supporto all’attività convittuale notturna in cui è impegnato anche il personale educativo.

Non vi è dubbio, infine, che debba essere considerato turno notturno festivo anche quello che decorre dalle ore 22 della domenica alle ore 6 del successivo lunedì, come esplicitamente indicato dall’art. 52, comma 1, lettera c), ultimo punto, del CCNL 24.07.2003.”   

"Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere" Francois Rabelais

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