"È più facile insegnare che educare, perché per insegnare basta sapere, mentre per educare è necessario essere" Alberto Hurtado
Riportiamo una nota interessante relativa al lavoro notturno svolto dal personale educativo.
Il tutto prende le mosse dal
ricorso del lavoro fatto da un educatore volto a chiarire “se la definizione di
orario di lavoro notturno festivo dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6
del giorno successivo, dettata per il personale ATA, sia applicabile anche al
personale educativo al fine del riconoscimento dell’indennità di lavoro
notturno festivo di cui alla tabella retributiva D2”.
A seguito della Sentenza del
Giudice del lavoro di Padova dott.ssa Balletti nella causa di lavoro 1222/2003
– Orlando Domenico c/ Convitto statale “Magarotto” -ud. 16.09/05, le parti
sociali si sono incontrate stabilendo che: "La
presenza di personale ATA impegnato in turni di notte trova giustificazione
proprio dalla presenza di alunni che dormono nel Convitto, alunni alla cui
sorveglianza e assistenza è preposto appunto il personale educativo. Non
avrebbe, pertanto, senso riconoscere l’indennità di turnazione notturna e festiva
al solo personale ATA che, nella fattispecie, svolge un ruolo di supporto
all’attività convittuale notturna in cui è impegnato anche il personale
educativo.
Non vi è dubbio, infine, che
debba essere considerato turno notturno festivo anche quello che decorre dalle
ore 22 della domenica alle ore 6 del successivo lunedì, come esplicitamente
indicato dall’art. 52, comma 1, lettera c), ultimo punto, del CCNL 24.07.2003.”
"Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere" Francois Rabelais
"Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere" Francois Rabelais
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