"I cittadini di una società civilizzata, le persone cioè che si comportano civilmente, non sono il risultato del caso, ma sono il risultato di un processo educativo. E in che cosa consiste fondamentalmente un modo civilizzato di comportarsi? Consiste nel ridurre la violenza." Karl Popper
Riportiamo il CCNL del personale educativo, il CCNL per il personale educativo dipendente dalle istituzioni educative al sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 .
ART. 1 - PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE
EDUCATIVO
1. Il profilo professionale dei personale educativo è
costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed
organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano
attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di
ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione
educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi,
convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese
con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell' autonomia
culturale e professionale del personale educativo.
3. Essa si esplica in una serie articolata di attività che,
comprendono l'attività educativa , le attività ad essa funzionali ed attività
aggiuntive.
4. Per adeguare il profilo professionale del personale
educativo ai processi di affermazione dell'autonomia delle istituzioni
educative, al personale stesso si applica quanto previsto dall'art. 38, commi 7
e 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro.
1. L'attività educativa è volta: alla promozione dei
processo di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli
allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono assistiti e guidati nella
loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od
istituzione educativa; alla organizzazione degli studi e delle attività di
tempo libero, culturali, sportive e ricreative; alla definizione delle
rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di
orientamento.
1. L' attività funzionale all'attività educativa è
costituita dagli impegni inerenti all'esercizio della funzione da parte dei
personale educativo. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi
compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli
allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su
altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni
collegiali.
2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività
relative
a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei
compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e
ricreative;
b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;
c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi
convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione
educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita, nonché agli
eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle
scuole frequentate o viceversa;
3. Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla
partecipazione alle riunioni collegiali per la programmazione, la
progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati
educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire
ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il
personale educativo interessato, la determinazione delle modalità e dei criteri
da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie , nonché con i
docenti delle scuole da essi frequentate.
4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività
educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento
programmate a livello nazionale, provinciale o di istituzione educativa.
1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive
educativi ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento dell'attività
educativa.
2. Le attività aggiuntive educative sono volte a realizzare
interventi educativi integrativi finalizzati all'arricchimento dell'offerta
educativa prevista dal progetto educativo d'istituto. In particolare, esse
possono consistere:
a) nelle attività relative alla realizzazione di progetti
intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od istituzione educativa,
scuola e mondo dei lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attività relative alla realizzazione di progetti
che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti
locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite
convenzioni;
d) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione
europea.
3. Le attività aggiuntive funzionali all'attività educativa
possono consistere:
a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i
criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo piano
attuativo, come supporto organizzativo al capo di istituto, dei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti
per la definizione di aspetti specifici dei progetto educativo o per la
progettazione di particolari iniziative , secondo quanto previsto dall'art.5,
comma 4;
c) in attività di aggiornamento e formazione in servizio
oltre le 30 ore annue senza esonero dagli obblighi di servizio.
4. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili.
1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce
i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che è adottato dal
rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal preside. Il
progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui
all’art. 4. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio
di amministrazione del convitto o dell’istituzione educativa, o, per i convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di istituto,
nell’ambito del progetto di istituto.
2. Il progetto deve essere coordinato con le indicazioni
che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei progetti di istituto delle
scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della
scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti
designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici
ed aspetti educativi della progettazione complessiva.
3. In coerenza con il progetto educativo, il rettore,
direttore o direttrice o, per i convitti annessi, il preside, avvalendosi degli
apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il piano attuativo del
progetto, quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell’insieme
delle attività e le modalità per la loro realizzazione; il personale educativo,
riunito collegialmente, delibera in merito al piano attuativo, tenendo conto
delle iniziative da assumere per rendere coerente la propria attività con le
attività scolastiche, anche ai fini dell’organizzazione di interventi congiunti
atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli
allievi.
4. Le riunioni collegiali del personale educativo possono
essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di aspetti specifici
del progetto educativo o delle iniziative da adottare. Esse designano gli
educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio dei docenti di
cui al comma 2.
1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono
funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono
finalizzati allo svolgimento dell' attività educativa e di tutte le altre
attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi formativi.
2. Per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza
notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base
plurisettimanale, da svolgere di norma in non meno di cinque giorni alla
settimana.
3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2, è
determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate,
sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere
collegiale funzionali all'attività educativa, di cui all'art. 3, comma 3, e,
fino a 5 ore settimanali, per il completamento del servizio di assistenza
notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal
relativo piano attuativo.
4. Il personale educativo è tenuto inoltre ad assolvere a
tutti gli impegni individuali attinenti alle attività funzionali all'attività
educativa di cui all'art. 3, comma 2.
5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinato
secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 5, del predetto contratto
collettivo nazionale di lavoro.
1. Gli accordi di cui all’art. 48 dei contratto collettivo
nazionale di lavoro tengono conto, ai fini della mobilità dei personale
educativo, oltre che dei principi enunciati in detto articolo, anche dei
criteri stabiliti dall' art. 73 della legge 20 maggio 1982 , n. 270, e della
possibilità di utilizzare il personale educativo in esubero, che sia in
possesso dei titoli di studio o di abilitazione prescritti, in cattedre o posti
di insegnamento.
2. Il personale educativo è ammesso a partecipare , alle
stesse condizioni del personale docente, ai corsi di riconversione
professionale.
1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente
accordo si applicano le disposizioni recate dal contratto collettivo nazionale
di lavoro stipulato il 4 agosto 1995 per il comparto dei personale della
scuola.
2. Il presente accordo ha applicazione a decorrere dal 1
settembre 1996.
1. L'elencazione delle disposizioni di legge e di
regolamento, recate dall'art. 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro,
divenute inapplicabili in quanto in contrasto con il contratto stesso e con i
conseguenti accordi decentrati, è integrata, per il suo adattamento al
personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, dall'indicazione
delle seguenti norme:
- con riferimento all'art. 1 ( profilo professionale e
funzione del personale educativo): gli artt. da 92 a 102 del regio decreto 1
settembre 1925, n. 2009, per le parti contrarie o incompatibili con il nuovo
profilo professionale e con le funzioni dei personale educativo;
con riferimento all'art. 6 ( obblighi di lavoro): art. 14,
comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988.
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