"Il segreto di un'educazione efficace è convincere ogni allievo a imparare da sé, invece di istruirlo cercando di inculcargli una conoscenza stereotipata."
Robert Baden-Powell
La spending review ha eliminato la possibilità di monetizzare le ferie non godute. Tale normativa, nel mondo della scuola, a causa dei particolari ritmi lavorativi, ha sollevato molti dubbi ed interrogativi.
In particolare ci si è chiesto come rendere compatibile tale principio con le ferie del personale docente ed educativo, ed in particolare con il personale precario, che, per definizione, non gode delle ferie nel periodo di chiusura estiva delle scuole e dei convitti.
Per comprendere meglio questo meccanismo è opportuno ricordare che, in forza dell'art. 36 della Costituzione "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"; tuttavia, nel caso in cui, per situazioni eccezionali, il lavoratore non riesca ad usufruire di tutte le ferie che gli spettano queste vengono monetizzate, ossia convertite in una somma di denaro.
L'attuale norma prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” .
Orbene, a legge 228/2012, volto a realizzare un risparmio di spesa, ha parzialmente riformato il meccanismo delle ferie, vietando di monetizzare le ferie non godute.
Pertanto o si dovrebbero autorizzare i docenti, sopratutto se precari a prendere giorni di ferie durante il periodo scolastico, creando però difficoltà nella gestione della classe o, nel caso in cui il docente o l'educatore non riuscisse a godere di tutte le ferie dovrebbe perderle, violando, in tal modo un proprio diritto. Per tale motivo, a favore del personale precario che, lo ripetiamo non può godere delle ferie nei mesi estivi, è stata inserita una eccezione, consentendo dunque di continuare a remunerare le ferie non godute.
Il problema è stato sollevato, ed il Legislatore ha stabilito che i docenti e gli educatori precari con supplenze brevi o comunque saltuari o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche continueranno a godere della somma sostitutiva delle ferie, comprendendo dunque l'effettiva difficoltà a godere delle ferie maturate.
La legge inoltre, nell'intento di spingere i dirigenti ad una maggiore attenzione, ha stabilito delle specifiche responsabilità, anche di tipo finanziario in capo a chi non rispetterà le regole, purtroppo questo potrà ingenerare, sopratutto nei primi periodi d'applicazione del nuovo sistema, conflitti e difficoltà .
Pertanto o si dovrebbero autorizzare i docenti, sopratutto se precari a prendere giorni di ferie durante il periodo scolastico, creando però difficoltà nella gestione della classe o, nel caso in cui il docente o l'educatore non riuscisse a godere di tutte le ferie dovrebbe perderle, violando, in tal modo un proprio diritto. Per tale motivo, a favore del personale precario che, lo ripetiamo non può godere delle ferie nei mesi estivi, è stata inserita una eccezione, consentendo dunque di continuare a remunerare le ferie non godute.
Il problema è stato sollevato, ed il Legislatore ha stabilito che i docenti e gli educatori precari con supplenze brevi o comunque saltuari o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche continueranno a godere della somma sostitutiva delle ferie, comprendendo dunque l'effettiva difficoltà a godere delle ferie maturate.
La legge inoltre, nell'intento di spingere i dirigenti ad una maggiore attenzione, ha stabilito delle specifiche responsabilità, anche di tipo finanziario in capo a chi non rispetterà le regole, purtroppo questo potrà ingenerare, sopratutto nei primi periodi d'applicazione del nuovo sistema, conflitti e difficoltà .
Quindi, in relazione alle diverse tipologie di contratto avremo diverse discipline:
- Per i docenti ed il personale educativo con contratto a tempo indeterminato o annuale, le ferie non godute non sono monetizzabili salvo nel caso di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità ( situazioni ove risulta impossibile godere delle ferie).
- Per i docenti ed il personale educativo con contratto fino al termine delle lezioni e con supplenze saltuarie le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni comprese nel contratto.
La norma entrerà in vigore, in forza dell' art. 1 comma 56 della legge 228/2012 il 1 settembre 2013, e, in tale data dovranno considerarsi soppresse tutte le norme del CCNL difformi.
Questo significa che tutti i rapporti intercorsi sino ad oggi, saranno regolati in base alla vecchia normativa, mentre, a partire da questo anno scolastico si applicherà il nuovo sistema.
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