giovedì 8 agosto 2013

INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DEI CAPI D'ISTITUTO IN SERVIZIO

 Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n° 297 ed in particolare due articoli il 203 ed il 204.

CAPO VI - Istituzioni educative
Art. 203 - Convitti nazionali
1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
2. I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati, per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto:
a) dal rettore, presidente;
b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori;
d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
4. Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila sul personale e sul funzionamento dell'istituzione.
7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave
8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi convitti per alunni che frequentano l'istituto. L'amministrazione di detti convitti è affidata al consiglio di istituto ed alla sua giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.

Art. 204 - Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile
1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte.
2. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano l'obbligo di affidare all'educandato un ragguardevole numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la direttrice dell'educandato, la cui presenza è prescritta, ai fini della validità della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e dell'andamento educativo e didattico dell'istituto; le proposte della direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte, saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da sottoporsi all'autorità vigilante.
4. Il consiglio di amministrazione dell'educandato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al rimanente periodo
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che contiene le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso, all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione delle allieve, ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle originarie tavole di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato
7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.
8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
9. Per l'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, si applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto per i convitti nazionali.
10. Ad ogni educandato femminile statale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati femminili dello Stato, agli altri istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.
13. La direzione dell'Educandato statale di Napoli è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole annesse.



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